DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni tipo di messaggio pubblicitario effettuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico è soggetto all’imposta di pubblicità. Sono rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica. L’imposta viene calcolata in proporzione alla superficie del mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Con apposito regolamento ogni Comune provvede a disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità, porre limiti e divieti per motivi di pubblico interesse, determinare le tipologie e la quantità degli impianti pubblicitari, nonchè stabilita la misura tariffaria, rispetto alla suddivisione territoriale. La pubblicità è considerata temporanea, fino a tre mesi, con l’applicazione di tariffe ridotte; se è superiore a detto periodo viene considerata a tempo indeterminato con applicazione di tariffa annuale. La legge finanziaria per l'anno 2002, n.448 del 28/12/2002, ha previsto l'esenzione per le insegne di esercizio che identificano la sede dell'attività per una superficie complessiva sino a 5 metri quadrati. Non si applica l'imposta per i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati. Il termine per il pagamento della pubblicità annuale scade il 31 gennaio.

SOGGETTI OBBLIGATI

Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidalmente obbligato al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Denuncia Iniziale L’interessato prima di iniziare la pubblicità deve presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, dei mezzi pubblicitari utilizzati nel territorio comunale, con le caratteristiche, durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione, con la corresponsione dell’eventuale conguaglio. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Nel caso in cui non venga prodotta denuncia di cessazione l’obbligo tributario si rinnova anche per l’anno in corso.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L’imposta deve essere corrisposta dall'1 al 31 gennaio dell’anno solare di riferimento e comunque sempre prima dell’effettuazione della pubblicità.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo versamento su c/c postale 13987987 intestato a Comune di Gaggi – Servizio di tesoreria comunale. Le attestazioni devono essere conservate per almeno tre anni ed esibite a richiesta degli agenti e personale autorizzato.

RIDUZIONI

La tariffa è ridotta alla metà: Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro; Per la pubblicità realizzata da chiunque e relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,filantropiche e religiose, con il patrocinio degli Enti pubblici territoriali; Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi.

PROSPETTO CANONE

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