Obblighi di legge
La legge regionale n. 10 del 29/04/2014 dispone che: "... Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati a darne comunicazione, entro il 31 dicembre 2022, al Comune territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. ...".
Sono altresì obbligati alla comunicazione succitata tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.
La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione che varia da € 2.582 a € 5.164.
Modulistica per la comunicazione della presenza di manufatti in amianto:
- Scheda di autonotifica per i soggetti pubblici e privati
- Scheda di autonotifica per i soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto
La segnalazione della presenza di manufatti in amianto in immobili di proprietà privata non da luogo “in automatico” ad alcuna procedura di rimozione.
Delle segnalazioni viene preso atto ai fini della mappatura dal rischio amianto sul territorio comunale il quale non è dotato di strutture operative che effettuino la bonifica o rimozione di manufatti in cemento-amianto su luoghi di proprietà privata.
Qualora venga segnalata una potenziale situazione di pericolo per la salute pubblica il comune può ordinare la bonifica al proprietario dell'immobile a condizione che la segnalazione sia accompagnata da una relazione tecnica redatta da un organismo pubblico qualificato (ASP – ARPA) che dichiari la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica dovuta alla dispersione in atmosfera delle fibre rilasciate dal manufatto qualora questo si trovi in stato di sfaldamento.
Contributi per la rimozione di manufatti in amianto
La Regione Sicilia, per la rimozione e lo smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni, pubblica periodicamente bandi per la concessione di contributi a fondo perduto consultabili al seguente link esterno: