ESTRATTO ATTI (L.R. 11/2015)

 

Pubblicazione atti degli Organi Comunali per estratto in ottemperanza all'art. 18, comma 1 della L.r. n. 22 del 16 febbraio 2008 come modificato dalla L.r. 11/2015.

Art. 18 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet


1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.

 

 

ORDINANZE SINDACALI

DETERMINE SINDACALI

DELIBERE DI GIUNTA

DELIBERE DI CONSIGLIO

DETERMINE DI SETTORE